Art. 4.
(Parità e pluralismo).

      1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e riconosce e garantisce parità di diritti e di trattamento ai cittadini.
      2. È compito della regione autonoma, delle città metropolitane, delle province e dei comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che di fatto impedisce il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.
      3. La regione autonoma, le città metropolitane, le province e i comuni tutelano il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economica e politica e in particolare nell'accesso alle cariche elettive.
      4. La regione autonoma, le città metropolitane, le province e i comuni valorizzano il ruolo delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato accordi al fine di perseguire il bene della comunità.

 

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